Di Dante Balbo
Nel
1996 è stata approvata la legge sugli assegni famigliari che, oltre agli assegni
di base, prevede due tipi di sostegni alla famiglia: l’assegno integrativo
e l’assegno di prima infanzia. Questi due benefici per la famiglia sono stati
attivati dal 1 luglio 1997.
Abbiamo
intervistato il signor Iginio Pedrioli, responsabile dell’ufficio assicurazioni Sociali che si occupa di questo
settore, per fare un bilancio provvisorio dell’impatto di questa legge, dopo
un primo significativo periodo di applicazione.
D:
Possiamo ricordare ai nostri lettori le condizioni per l’ottenimento dei due
tipi di assegno, integrativo e di prima infanzia?
R:
E’ sufficiente presentare un’unica richiesta e l’amministrazione valuta d’ufficio
se esista il diritto anche all’assegno di prima infanzia.
Infatti
vi è una gerarchia precisa per cui la prima valutazione viene fatta sul diritto
all’assegno integrativo.
Hanno
diritto a questo assegno i figli che non hanno ancora compiuto il 15 anno
di età.
Se
i bambini non hanno compiuto ancora tre anni e l’assegno integrativo non è
sufficiente a copertine/coprire il minimo vitale garantito per la famiglia, allora entra
in linea di conto anche l’assegno di prima infanzia.
Contrariamente
all’assegno famigliare di base, ne possono usufruire tutti, salariati, indipendenti
o senza attività lucrativa.
Il
genitore o entrambi devono avere la custodia del figlio e devono essere domiciliati
nel cantone da almeno tre anni, dove per domicilio si intende la residenza
reale, non necessariamente il permesso c.
Per
l’assegno di prima infanzia il domicilio è richiesto per entrambi i genitori,
mentre per l’assegno integrativo è sufficiente il domicilio di almeno tre
anni nel Cantone da parte della madre.
Naturalmente
la prestazione è accordata tenendo conto della situazione economica.
La
legge fissa dei limiti di reddito, il fabbisogno, un costo riconosciuto per
la pigione, con un limite di deduzione massima e altri parametri di calcolo.
E’
perciò importante che si seguano scrupolosamente le indicazioni del formulario,
per permetterci un calcolo esatto.
Bisogna
anche dire che i parametri sono differenti se si ha il diritto ad un assegno
integrativo o di prima infanzia.
Se
cioè si hanno uno o più figli con meno di 15 anni, il fabbisogno e il reddito
vengono confrontati, ritenendo una copertine/copertura massima del fabbisogno per ogni
figlio, stabilita dalla legge.
Se
invece vi sono figli con meno di tre anni, il reddito viene calcolato in rapporto
al fabbisogno dell’intera famiglia, come in precedenza, e, se l’assegno integrativo
non è sufficiente, si aggiunge l’assegno di prima infanzia.
Nel
reddito è incluso anche l’assegno di base per cui per i salariati bisogna
detrarlo dall’assegno massimo erogabile per il figlio.
Infine,
se è vero che l’assegno di prima infanzia viene accordato in relazione al
reddito famigliare, non sostituisce le prestazioni assistenziali dell’ufficio
sostegno sociale e inserimento.
In
altre parole se ci sono due genitori, anche se entrambi non lavorano e non
hanno altri redditi, il nostro ufficio calcola per uno dei due un reddito
ipotetico, che semmai verrà poi copertine/coperto dalle prestazioni assistenziali.
Un
altro criterio importante riguarda il cuore stesso della legge, che è stata
pensata per favorire il rapporto di uno dei genitori, di solito la madre,
con i figli piccoli.
Questo
per due ragioni complementari. Sappiamo dalla psicologia che il rapporto madre-bambino
è fondamentale nei primi anni di età, per uno sviluppo sano e armonico. Inoltre
non esistono sufficienti strutture capaci di accogliere il bambino, se la
madre dovesse lavorare tutto il giorno, e, forse, è anche giusto che sia così.
Questa
è la ragione per cui esistono due forme di assegno, uno di prima infanzia
e l’altro integrativo. Dopo i tre anni di età, infatti, il bambino può essere
inserito nelle strutture pubbliche o
private di scuole dell’infanzia.
Una
condizione per l’ottenimento dell’assegno, dunque, è che uno dei due genitori
in caso di famiglia biparentale o il genitore se si tratta di famiglia monoparentale,
lavori al massimo al 50%, ma avendo almeno metà della giornata, ogni giorno,
dedicata al figlio.
In
altri termini non vengono accolte le domande di genitori che lavorano a tempo
parziale ma usando giornate intere di lavoro.
Sul
sito internet del Cantone Ticino (http://www.ti.ch/DOS/IstAS/temi/assfam/)
si trovano i fogli per calcolare se si abbia o meno diritto a questi provvedimenti.
D: Quante famiglie hanno beneficiato di questo provvedimento finora?
R:
Fino alla fine di agosto di quest’anno abbiamo ricevuto 5150 domande, che
provenivano da situazioni famigliari differenti. Di queste 1757 hanno già
ricevuto una risposta positiva e sono tuttora al beneficio di queste prestazioni.
293
di queste pratiche riguardano assegni di prima infanzia.
Notevole
mi sembra il dato dei figli che hanno beneficiato di questo provvedimento:
2134 sono i figli che hanno beneficiato dell’assegno integrativo e 333 di
loro, anche di quello di prima infanzia.
Un’ulteriore
importante distinzione riguarda le famiglie monoparentali, che sono una fetta
considerevole dei nostri beneficiari.
Quasi
la metà dei figli infatti, appartengono ad una famiglia monoparentale, per
la quale è generalmente la madre che si deve sobbarcare i costi e i disagi
connessi con la conciliazione fra attività lavorativa e cura dei bambini.
Nonostante
il breve periodo di attuazione della legge, abbiamo già dei casi che si sono
conclusi, o perché i figli hanno già compiuto il 15esimo anno o perché le
condizioni economiche della famiglia sono mutate così da non aver più bisogno
del nostro contributo.
Si
tratta di 608 famiglie per l’assegno integrativo e 38 per l’assegno di prima
infanzia.
Quasi
la metà dei casi di richiesta, vengono rifiutati dal nostro ufficio, essenzialmente
per due ragioni: o non rispondono ai requisiti legali, in particolare manca
la residenza nel cantone da almeno tre anni; oppure non ci sono i presupposti
economici, cioè il reddito non è inferiore al fabbisogno secondo i parametri
della legge.
Per
completare il quadro, alla fine di agosto restavano 315 domande aperte, in
attesa di una decisione.
D:
Come descriverebbe la famiglia che richiede questo sostegno?
R:
Come
abbiamo visto, molte delle famiglie beneficiarie sono monoparentali e questo
costituisce un significativo indice per chi si rivolge a noi. Oltre a questo
non vi sono caratteristiche particolari che differenziano le famiglie in gruppi
specifici. E’ d’altra parte evidente che il nostro servizio risponde ad un
disagio e quindi sono canali privilegiati per l’avvio della domanda tutti
i servizi statali o privati, che si occupano delle fasce di reddito inferiore.
E’ sistematico ad esempio che l’ufficio del sostegno sociale e inserimento,
(ex ufficio cantonale di assistenza) prima di erogare una prestazione ad una
famiglia, la orienta ad una domanda di assegni integrativi o di prima infanzia.
D:
Quasi la metà sono i casi respinti, non sono troppi?
R:
No,
da entrambi i punti di vista. Non sono eccessive le domande, nel senso che
per noi è meglio dover respingere una richiesta piuttosto che rischiare di
non concedere un diritto legittimo ad una famiglia che abbia avuto timore
di domandare.
D’altra
parte noi non siamo troppo duri, perché la legge non è soggetta ad interpretazioni
soggettive e non esistono margini di benevolenza o rigidità. Purtroppo spesso
semplicemente non coincidono i parametri della valutazione e quelli della
domanda.
Ad
esempio, il valore di una sostanza immobiliare non utilizzata come abitazione
primaria, non è per noi quello di stima, ma quello commerciale reale.
D:
Il diritto è acquisito una volta per tutte e il limite sono i tre o rispettivamente
15 anni del figlio?
R:
Assolutamente no. Come per i provvedimenti assistenziali, essendo legato strettamente
al reddito, l’assegno integrativo o di prima infanzia varia in funzione delle
modifiche che accadono nella famiglia.
Questo
è chiaramente esplicitato nella decisione dove si scrive che la famiglia deve
immediatamente notificare le variazioni delle condizioni economiche, per poter
adeguare l’assegno alle nuove situazioni. Noi dal nostro ufficio facciamo
anche dei controlli regolari di verifica.
Purtroppo
è anche accaduto che abbiamo dovuto richiedere la restituzione di somme erogate
e questo non è mai piacevole.
D:
L’esistenza di condizioni abbastanza precise
per l’attribuzione degli assegni impone una serie di controlli da parte
del vostro ufficio. La sensazione a volte è che questi tempi siano lunghi,
è un dato che può confermare?
R:
Gli
assegni integrativi e di prima infanzia sono complementari a tutte le altre
fonti di reddito e quindi la domanda per il loro ottenimento non è così semplice
da compilare e da corredare della documentazione necessaria. E’ raro che otteniamo
richieste complete al primo invio e dobbiamo spesso chiedere ulteriori documenti
o precisazioni.
Per
i cittadini stranieri c’è un’ulteriore complicazione, perché dobbiamo richiedere
una dichiarazione all’Ufficio Regionale degli Stranieri sul periodo di residenza
nel Cantone e per questo ci vuole il suo tempo.
Se
a questo si aggiunge che anche i beneficiari non sono così tempestivi nel
fornirci i dati che mancano, si spiegano abbastanza i tempi relativamente
lunghi, soprattutto soggettivamente vissuti dagli utenti.
Se
la domanda è presentata correttamente è sufficiente un mese al nostro ufficio
per fare una valutazione e non appena abbiamo gli eventuali documenti mancanti,
la pratica viene immediatamente evasa.
D:
A suo giudizio il provvedimento è sufficientemente conosciuto dalla popolazione
e in particolare dai potenziali utenti? Quali misure sono state adottate per
diffonderne la conoscenza?
R:
Noi facciamo ogni anno una pubblicazione di tutte le prestazioni dell’Istituto
delle Assicurazioni Sociali sul Foglio Ufficiale con un comunicato stampa
anche a tutti gli organi di informazione.
Abbiamo
un sito su internet con la possibilità di importare un foglio di calcolo per
l’autovalutazione del diritto alla richiesta degli assegni.
Naturalmente
sono regolarmente informate le agenzie AVS dei comuni, attraverso le quali
si deve effettuare la richiesta e tutti i servizi sociali di enti pubblici
e privati.
Infine,
come nel vostro caso, concediamo volentieri interviste, sia sulla carta stampata,
sia con comparizioni televisive o radiofoniche.
D:
Giudica positivo l’impatto del provvedimento per ridurre il carico delle prestazioni
assistenziali?
R:
L’assegno
integrativo o di prima infanzia a differenza delle prestazioni dell’assistenza
è un diritto per la famiglia, il riconoscimento del servizio che la famiglia
offre ai suoi figli e a tutta la società in generale.
E’
chiaro, che il rapporto con il disagio sociale è stretto e che quindi è importante
una valutazione della riduzione del ricorso alle prestazioni assistenziali
per coloro che beneficiano della legge sugli assegni famigliari.
Non
abbiamo ancora dei dati precisi, anche perché il calcolo è complesso, (non
tutti coloro che si rivolgono a noi sono al beneficio dell’assistenza e viceversa),
ma il coordinamento fra il nostro ufficio e quello del sostegno sociale e
inserimento è assoluto, per cui è indubbio che un beneficio c’è ed è importante.
Questa
questione che riguarda l’armonizzazione della politica sociale così come gli
altri dati relativi all’impatto della legge sugli assegni famigliari, saranno
oggetto di analisi del parlamento l’anno prossimo nell’ambito di una valutazione
prevista dopo quattro anni dalla sua entrata in vigore.